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Ordinanza — n. 28201/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28201/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28201/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GAUDIO DOMENICO nato a SESSA AURUNCA il 28/06/1968 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30361_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Del Gaudio Domenico a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di ricettazione e altro rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, risolvendo così il difetto di motivazione rilevato dalla Crote di cassazione che aveva disposto l'annullamento con rinvio, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28201/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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altri capi d'accusa verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali denuncia mendace scemata imputabilità allegazioni fattuali non credibili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GAUDIO DOMENICO nato a SESSA AURUNCA il 28/06/1968 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30361_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Del Gaudio Domenico a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di ricettazione e altro rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, risolvendo così il difetto di motivazione rilevato dalla Crote di cassazione che aveva disposto l'annullamento con rinvio, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Rnìk a il 28 gennaio 2021 Il 11,, sigliere estensore il Presidente P (1 SfTA -r A