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Ordinanza — n. 28200/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28200/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28200/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO PIETRO ANTONIO nato a NUSCO il 17/03/1966 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30328_2020 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Iuliano Pietro Antonio a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di calunnia; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; letta la memoria depositata dopo la trasmissione del fascicolo a questa sezione. osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti: l'unico motivo ripete tutte le argomentazioni della impugnazione di merito, cui la corte di appello ha motivato, puntando evidentemente ad una nuova valutazione delle prove, pur a fronte di una motivazione congrua e priva di errori logici.

Regesto Legislator

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articolo 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28200/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si colloca, quindi, al di fuori dell'ambito consentito ex articolo 606 cod. proc. pen. Peraltro, la Corte di appello ha ampiamente motivato sulla superfluità della prova esclusa in primo grado e nuovamente richiesta in appello. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura dì cui in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame nel merito

Disposizioni normative citate

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articolo 606 cod. proc. pen
Si colloca, quindi, al di fuori dell'ambito consentito ex articolo 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO PIETRO ANTONIO nato a NUSCO il 17/03/1966 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30328_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Iuliano Pietro Antonio a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di calunnia; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; letta la memoria depositata dopo la trasmissione del fascicolo a questa sezione. osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti: l'unico motivo ripete tutte le argomentazioni della impugnazione di merito, cui la corte di appello ha motivato, puntando evidentemente ad una nuova valutazione delle prove, pur a fronte di una motivazione congrua e priva di errori logici.

Si colloca, quindi, al di fuori dell'ambito consentito ex articolo 606 cod. proc. pen. Peraltro, la Corte di appello ha ampiamente motivato sulla superfluità della prova esclusa in primo grado e nuovamente richiesta in appello. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura dì cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inam issibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu li e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 28 gfriaio 2021 Il Consiglierefeisore il Presidente IN DEPOSITATA CANCELLERIA 2 1 LUG 20