Italian Court dismisses appeals for lack of admissibility regarding factual re-evaluation and mere assertion of motivation errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Di Pasquale and Bruno Filippo inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for vitiating the motivation and legal violations, but the court found Bruno's arguments were merely assertions denying the correctness of the lower court's reasoning. Di Pasquale's claims were deemed inadmissible because they sought a re-evaluation of material evidence, which is precluded at the stage of legality review. Consequently, the court upheld the conviction for receiving a weapon and imposed a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 363 c.p.p.: Appeals based solely on assertions of incorrect motivation are inadmissible, and claims for a re-evaluation of material evidence are precluded at the stage of legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI PASQUALE VINCENZO nato a PALERMO il 18/05/1982 BRUNO FILIPPO nato a PALERMO il 22/04/1990 avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13516_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, Letti i ricorsi propostida Di Pasquale Vincenzo e Bruno Filippo a mezzo dei rispettivi difensori avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., ricettazione di arma uno di loro; rilevato che con tali ricorsi si si deducono vizi di motivazione e violazioni di legge; letta la memoria presentata nell'interesse di Di Pasquale, osserva: Il ricorso di Bruno è inammissibile in quanto gli scarni argomenti sono limitati ad un'assertiva negazione della correttezza della motivazione che, invece, appare ampia e persuasiva; il ricorso di Di Pasquale, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale, prospetta censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processiali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il -02021 Il Consiglerestensore il id te DEPOSi TATA !N CANC:ELLERIA