Appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific argumentative confrontation with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were too generic and failed to specifically confront the reasoning of the appealed judgment. The appellant merely expressed a general complaint without engaging in the required critical argumentation mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay the associated fines and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; The appeal must present specific, argumentative criticisms against the contested decision; generic grievances that do not confront the reasoning of the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROCCIA MASSIMO nato a CASTROVILLARI il 19/05/1973 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13501_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Groccia Massimo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara i mmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e uali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il ugno 2021 Il Consigli re gstensore il Pr si ent