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Ordinanza — n. 27838/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments differ from those permitted by law regarding evasion charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27838/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Vito Catalano inadmissible due to a lack of admissibility. Although the appellant argued for a violation of law and insufficient reasoning, the court found his arguments differed from those permitted by law. Consequently, the court upheld the first-instance conviction for evasion and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the arguments presented differ from those permitted by law and are not based on the specific grounds of the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility evasion of law enforcement Court of Cassation permitted arguments procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO VITO nato a CEFALU' il 12/01/1989 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13482_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

11 Collegio, letto il ricorso proposto da Catalano Vito a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, in particolare quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 4 giugno 2021 Il Consi iere estensore il py nte D E P O ATA IN CANCELLERIA 19 bit 2021