Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of generic mitigation and agreed penalty under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had previously waived specific grounds for mitigation and the agreed penalty in the appellate proceedings. The defense argued for generic mitigation and a lower base sentence for resistance, but the court noted these issues were covered by the applicant's earlier waiver under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the waiver had preclusive effects on the entire litigation process, including the cassation stage, leading to the dismissal of the appeal without formalities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of specific grounds for mitigation and the agreed penalty in appellate proceedings under Art. 599-bis c.p.p. has preclusive effects on the entire litigation process, rendering subsequent cassation appeals regarding those waived issues inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO EMANUELE VINCENZO nato a CATANIA il 31/05/1981 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA_ ,5'.fi.. —d-ato avviso alle partr,) udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Di Martino Emanuele Vincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza resa in data 8.4.2020 dal locale Tribunale, previa riqualificazione del reato ascritto al capo a) quale violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in 3 anni, l mese e 10 giorni di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata.
Ne chiede l'annullamento per violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, che la Corte avrebbe dovuto riconoscere quantomeno equivalenti alla recidiva contestata per adeguare la pena al fatto, ed alla determinazione della pena base per il reato di resistenza, che doveva essere fissata nel minimo edittale. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Rilevato che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).
Peraltro, i motivi sono manifestamente infondati, avuto riguardo alla rinuncia al motivo n.4) sul riconoscimento delle attenuanti generiche e alla pena applicata esattamente nella misura concordata tra le parti. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremi la.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigliere ptensore Il Presidente Anna Cris lo Stefany Mogini f