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Ordinanza — n. 27836/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for insufficient motivation due to generic criticism lacking specific errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27836/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense's complaint regarding insufficient motivation was deemed too generic and non-specific. The appellant argued that the lower court failed to explicitly justify the evidence supporting the conviction or explain why the sentence could not be reduced, citing prior criminal records. The court rejected this claim, noting that the second-instance judges had already provided clear reasons for rejecting the reduction request based on the defendant's specific prior convictions, rendering the appeal's criticism manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal for insufficient motivation is inadmissible if the grounds are absolutely generic, failing to identify specific incongruities, errors in evaluation, or illogical argumentative steps in the lower court's decision.

Parole chiave

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insufficient motivation generic appeal grounds criminal appeal inadmissibility sentencing reduction prior criminal records allegazioni fattuali non credibili testimonianza della vittima verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAIOLA IGNAZIO nato a PALERMO il 18/10/1974 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Laiola Ignazio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa il 17.10.2017 dal locale Tribunale, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reato di evasione e, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di 1 anno di reclusione.

Ne chiede l'annullamento per insufficienza della motivazione, mancando l'esplicitazione delle prove che giustificano la decisione e la motivazione relativa alla mancata riduzione della pena. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo, che si risolve in una indeterminata e aspecifica critica della decisione e della motivazione che la sorregge, della quale non si evidenziano incongruenze, errori di valutazione o passaggi argomentativi illogici. La critica risulta peraltro, manifestamente infondata, atteso che con l'appello non si contestava l'affermazione di responsabilità, ma si chiedeva genericamente una riduzione della pena e, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, i giudici di secondo grado hanno spiegato le ragioni che non consentivano un ridimensionamento della pena, stante il rilievo attribuito ai precedenti penali, anche specifici, dell'imputato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigliere stensore Il Presidente Anna Cris uolo Stefano Mogini DEPOSITATA IN CANCEL