Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds, citing generic criticism of sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of the grounds raised by the defendant. The appellant argued that the lower court's decision lacked motivation and logical consistency, yet the court found the existing evidence from video recordings and witness testimonies sufficient to prove guilt. Consequently, the court rejected the vague criticism as unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 360 n. 6 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are absolutely generic, failing to identify specific incongruities, errors in evaluation, or illogical argumentative steps within the decision's motivation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVELLI CLAUDIO nato a CROTONE il 18/10/1982 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Covelli Claudio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa il 28.6.2017 dal Tribunale di Crotone, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati riuniti di evasione e. ritenuta la recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di I anno, 8 mesi e 20 giorni di reclusione con la riduzione per il rito.
Ne chiede l'annullamento per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, mancando sia la valutazione della prova che una motivazione analitica e completa della decisione, fondata su elementi generici e incerti. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo, che si risolve in una indeterminata e aspecifica critica della decisione e della motivazione che la sorregge, della quale non si evidenziano incongruenze, errori di valutazione o passaggi argomentativi illogici. La critica risulta peraltro, manifestamente infondata a fronte della completezza della motivazione e della puntuale illustrazione degli elementi di prova oggettivi, risultanti dalle videoriprese, dalle denunce della p.o., dal riconoscimento degli operanti e dal rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato della refurtiva sottratta durante gli allontanamenti, che incontestabilmente ne provavano la responsabilità.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigliere 'sensore ") Il Presidente Anna Cris olo Stefano Mogin i DEPOSITATA IN CANCE