Appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific argumentative confrontation with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Vivian Davide inadmissible because it contained only generic complaints without specific arguments confronting the lower court's reasoning. The appellant challenged a conviction for tax evasion, but the court found the submissions failed to meet the requirement of a critical argumentative critique under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; The appeal must present specific arguments critically confronting the reasoning of the decision under review; generic grievances lacking this confrontation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIAN DAVIDE nato a SAN DONA' DI PIAVE il 09/03/1969 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13451_21 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Vivian Davide a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 giugno 2021 Il Consigliere rs,sare il P esí e te DEpo,s IN CANr-