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Ordinanza — n. 27832/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27832/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27832/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO CONCETTO FRANCESCO nato a CATANIA il 31/12/1984 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Greco Concetto Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 12.5.2020 dal locale Tribunale, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione e, ritenuta la recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di I anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione con la riduzione per il rito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27832/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO CONCETTO FRANCESCO nato a CATANIA il 31/12/1984 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Greco Concetto Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 12.5.2020 dal locale Tribunale, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione e, ritenuta la recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di I anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione con la riduzione per il rito.

Parole chiave

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godimento dei diritti civili revisione della sentenza penale libertà di credenza e di coscienza giurisdizione costituzionale atto di adesione della Grecia errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO CONCETTO FRANCESCO nato a CATANIA il 31/12/1984 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Greco Concetto Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 12.5.2020 dal locale Tribunale, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione e, ritenuta la recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di I anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione con la riduzione per il rito.

Ne chiede l'annullamento per omessa motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche solo in base ai precedenti penali, senza motivare in ordine alla non rilevanza degli elementi addotti dalla difesa, quali la condotta collaborativa e la minima offensività del fatto. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo di una censura già formulata in appello, disattese con motivazione completa e corretta con la quale il ricorso non si confronta. Precisato che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411), nel caso in esame i giudici hanno attribuito rilievo ai precedenti anche specifici dell'imputato e alla gravità del fatto ( distacco dalla rete elettrica del braccialetto elettronico applicatogli), giustificando, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, l'irrilevanza del comportamento processuale dell'imputato, limitatosi ad ammettere l'evidenza.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigliere es, kisore Il Presidente Anna Crisc Stefano Mogini DEPOSITATA t i IN