Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Rossitto Emanuele inadmissible for genericity and manifest unfoundedness. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for resistance and insult, citing procedural errors, insufficient evidence of insanity, and lack of material elements for the crimes. The court rejected these arguments, noting that the appeal raised issues not properly deduced or substantiated compared to the complete reasoning provided in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic or manifestly unfounded, as the court found the appellant's grounds lacked specific factual basis and merely reiterated arguments already addressed with complete motivation in the appealed judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSITTO EMANUELE nato a MESSINA il 25/07/1998 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Rossitto Emanuele ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa il 4.6.2018 dal Tribunale di Catanzaro, che aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati riuniti di resistenza e oltraggio e lo aveva condannato alla pena di 9 mesi di reclusione. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
1) illegittimità dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di rinvio del 3 marzo 2020 ritenendo erroneamente l'imputato assistito dal codifensore di fiducia, nonostante vi fosse in atti la nomina dell'avv. Oliva con revoca di ogni nomina precedente;
2) erronea valutazione della prova e mancata considerazione delle relazioni provenienti da istituti penitenziari ove l'imputato è stato detenuto e della perizia redatta in altro procedimento, dalla quale risulta che il Rossitto è affetto da disturbi di personalità con tratti borderline e antisociali, cosicché doveva essere assolto per incapacità di intendere e di volere;
3) motivazione apparente in relazione al delitto di oltraggio per mancanza di prova della percezione dell'offesa da parte di più persone;
4) mancanza dell'elemento materiale del delitto di resistenza, non risultando posta in essere violenza o minaccia;
5) vizio di motivazione in relazione alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Del tutto infondato è il primo motivo, risultando dalla stessa sentenza che l'udienza del 3 marzo 2020 fu rinviata per legittimo impedimento dell'imputato, dunque, per una causa preliminare e diversa da quella indicata nel ricorso. Inammissibile perché non dedotto in appello è il secondo motivo, peraltro, manifestamente infondato, risultando dalle stesse conclusioni peritali, trascritte nel ricorso, che l'imputato era capace di intendere e volere e non pericoloso.
Gli altri motivi sono meramente reiterativi di censure già formulate in appello, disattese con motivazione completa e corretta con la quale il ricorso non si confronta. Risulta infatti, correttamente ritenuta la sussistenza dei reati di resistenza e oltraggio, in ragione della condotta violenta dell'imputato diretta ad impedire e ostacolare l'attività di vigilanza e l'accesso in cella per il controllo nonché della presenza di altri colleghi e detenuti, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, bensì sufficiente per la integrazione del reato la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466 - 01).
Inammissibili per genericità e manifesta infondatezza sono gli ulteriori motivi a fronte della compiuta motivazione resa in sentenza per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, in ragione del rilievo assorbente attribuito ai numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, e della ritenuta recidiva in ragione delle recenti condanne subite e della commissione dei reati nel quinquennio ed in costanza di detenzione, coerentemente ritenuta circostanza dimostrativa della perdurante e più marcata pericolosità dell'imputato, giustificativa di aggravio sanzionatorio.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso. il 24 giugno 2021 li Consiglie stensore Il Presidente Anna C