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Ordinanza — n. 27829/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grievances lacking specific argumentation against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27829/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Veneziano's appeal inadmissible due to its failure to address specific arguments from the lower court judgment. The appellant offered only generic complaints without engaging with the reasoning regarding the evasion charge and the imposed fine. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a €3,000 penalty.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic grievances that do not specifically confront the arguments developed in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of specific argumentation procedural dismissal evasion charge procedural costs Corte di Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO GIOVANNI nato a CATANZARO il 18/01/1965 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13392_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Veneziano Giovanni a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara ina missibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces ali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 iifno