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Ordinanza — n. 27828/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to arguments differing from those permitted in the finality court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27828/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Strangis Emanuele inadmissible, rejecting his claims regarding the conviction for aggravated theft involving vehicle theft and public exposure. The court found that the arguments presented in the appeal differed from those permitted under the finality procedure, as the lower court had already provided specific reasoning on the aggravating circumstances and evidence evaluation. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal finality proceedings must strictly adhere to the grounds of the lower court's decision; arguments introducing a different evaluation of evidence or new legal assessments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal finality appeal inadmissible arguments different evidence evaluation aggravated theft procedural preclusion accusa penale responsabilità penale dei minori difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 648 bis c.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANGIS EMANUELE nato a LAMEZIA TERME il 25/06/1981 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13383_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Strangis Emanuele a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 648 bis cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sull'essere il reato presupposto di furto dell'auto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla circostanza dell'esposizione a pubblica fede, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiar inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr cessuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 02 Il Consiglier stnsy