Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27826/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27826/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27826/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSCIA PASQUALE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 28/07/1988 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13361_2021 RG ORDINANZA

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 c.p; Ordinanza — n. 27826/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSCIA PASQUALE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 28/07/1988 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13361_2021 RG ORDINANZA

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità controllo della commisurazione della pena impugnazione di decisioni amministrative censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSCIA PASQUALE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 28/07/1988 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13361_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Nicoscia Pasquale a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara i ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prock sua e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 no 202