Appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific argumentative confrontation with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Grispo Massimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and lack of specific mitigating circumstances, but the court found his arguments were too generic and failed to specifically confront the reasoning of the Palermo Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirement of a specific, argumentative critique necessary for admissibility under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; An appeal must present specific, argumentative critiques against the lower court's reasoning; generic complaints or mere remembrances of facts without engaging the specific arguments of the decision rendered inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISPO MASSIMO nato a PALERMO il 28/01/1971 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13346_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Grispo Massimo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Il primo motivo, difatti, si limita a rammentare che il ricorrente aveva l'autorizzazione a recarsi presso il Sert, circostanza irrilevante nel caso di specie, e il secondo motivo si limita a lamentare la mancata applicazione delle attenuanti generiche senza individuare alcun errore della decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inanmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces ali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 21 Il Consiglier sore il P .e id te