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Ordinanza — n. 27823/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic complaints on conditional suspension revocation and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27823/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it relied on generic arguments without specific legal grounds regarding the revocation of conditional suspension. The appellant, Russo Giuseppe, challenged a conviction for resisting a public official, while the defense argued for procedural errors. The court rejected these claims as unsubstantiated and upheld the original fine and conviction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds; generic complaints regarding the revocation of conditional suspension or the imposition of fines are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal conditional suspension resisting public official generic grounds procedural defect criminal appeal Italian law revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a CORLEONE il 11/03/1977 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13343_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Russo Giuseppe a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche che si limitano, di fatto, ad una doglianza del tutto acritica quanto alla revoca della sospensione condizionale. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiar \ inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese r essuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma ti 2. t.,no 2021 Il Consiglier re il Pcesidente I LLER IA i