Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded legal grounds lacking specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gasbi Mahmoud inadmissible for absolute generality and manifest unfoundedness. The defense argued for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the reasons were mere assertions without supporting argumentation or identification of specific errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and substantiated; generic allegations without argumentative support or identification of critical flaws render the appeal inadmissible for absolute generality and manifest unfoundedness.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABSI MAHMOUD nato il 26/04/1985 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Gasbi Mahmoud 12, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 30.11.2016 dal Tribunale di Verona, che aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati riuniti di resistenza e lesioni e, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di 1 anno di reclusione.
Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che si risolvono nella mera enunciazione di censure, senza alcun supporto argomentativo né l'indicazione di profili critici, errori o incongruenze meritevoli di controllo. Anche la dedotta mancata verifica di cause di proscioglimento è del tutto generica, non indicando le evidenze, che avrebbero potuto giustificare la pronuncia invocata.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consiglier, estensore Il Presidente Anna Cr' scuolo Stefano M