Cassation court dismisses appeal against conviction for insult and resistance due to generic and unfounded grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded, as it merely reiterated arguments already addressed in the appellate judgment. The appellant challenged the conviction for insult and resistance, arguing that the elements of insult were absorbed by resistance and that the sentence was too harsh given the suspect's release. The court upheld the lower courts' reasoning, confirming that the offensive expressions directed at public officials in a public setting constituted a distinct crime of insult and that the prior criminal record justified the severe sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if its grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when they fail to engage with the complete and reasoned motivation provided by the lower courts regarding the constitution of the crime and the appropriateness of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERENZIANI LUCA nato a FELTRE il 11/08/1982 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Terenziani Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 17.1.2018 dal Tribunale di Belluno, che aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati riuniti di resistenza e oltraggio e lo aveva condannato alla pena di I anno di reclusione. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
1) errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione per insussistenza di un elemento costituivo del reato di oltraggio ovvero la presenza di più persone e della percezione delle offese, che peraltro, devono ritenersi assorbite nel reato di resistenza;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della particolare tenuità del fatto, riconosciuta nel provvedimento di liberazione dell'indagato;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che doveva essere più mite. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che reiterano le censure formulate in appello, disattese con congrua e completa motivazione con la quale il ricorso non si confronta. Correttamente è stato ritenuto integrato il reato di oltraggio, in quanto le espressioni offensive furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, intervenuti per la segnalazione di una rissa, in strada e alla presenza di tantissime persone, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti ( Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo.
Rv. 273466 - 01). Parimenti corretta è l'esclusione dell'assorbimento del reato di oltraggio in quello di resistenza, con il quale concorre, come affermato da questa Corte, anche nel caso in cui la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 337 cod. pen. ( Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko, Rv. 273769 - 01). Inammissibili sono anche gli altri motivi a fronte della motivazione resa in sentenza. La valutazione di non minima offensività del fatto è giustificata dalla considerazione delle gravi modalità del fatto, degli atteggiamenti ingiuriosi e provocatori dell'imputato, gravato da un precedente della stessa indole.
Il trattamento sanzionatorio è sorretto da analoga completezza motivazionale, a fronte della quale le censure si risolvono in una critica del tutto infondata, avendo i giudici giustificato il rilievo ostativo attribuito ai precedenti penali dell'imputato e alle gravi modalità del fatto. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro trent i l a.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigl re e