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Ordinanza — n. 27820/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and failure to raise new grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27820/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court erred in applying the law regarding passive resistance and failed to consider the subjective element of the crime, claiming he believed the officers were fake. The court rejected these claims as generic repetitions of arguments already dismissed on appeal and noted that the final ground was not raised in the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic or reiterates grounds already disallowed in the second instance without new specific arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility genericity of grounds reiteration of arguments second instance review court costs and fines delitto contro l'ambiente considerazioni di protezione ambientale responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.
art. 651 cod. pen
art. 337 cod. pen
errata applicazione dell'art. 337 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACHINI COSTANTINO nato a AREZZO il 23/04/1969 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Lachini Costantino ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze in parziale riforma della sentenza emessa il 24.9.2014 dal locale Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen. perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato di resistenza in 2 mesi e 20 giorni di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1) errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione per insussistenza del reato in presenza di una mera resistenza passiva, mentre è stata una reazione successiva e reattiva quella tenuta dall'imputato avverso l'iniziativa di ammanettarlo;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, avendo l'imputato agito senza essere consapevole della qualifica dei militari né della legittimità dell'attività in corso, ritenendo invece, che fossero finti carabinieri;

3) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. essendo l'imputato incensurato, la condotta non abituale e non grave, non avendo provocato lesioni agli operanti. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei primi due motivi, che reiterano censure formulate in appello, disattese con congrua motivazione con la quale il ricorso non si confronta. La ricostruzione del fatto e delle modalità di reazione dell'imputato all'atto dell'intervento dei CC, contenuta in sentenza (p.3) nonché l'ammissione dei fatti da parte dell'imputato rendono del tutto infondate le censure difensive, tenuto conto dell'intenzionale volontà dell'imputato di tenere a distanza gli operanti, scalciando per impedire loro di avvicinarsi. Inammissibile è l'ultimo motivo, non dedotto in appello e non deducibile per la prima volta in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24'' giugno 2021 Il Consigliere estensore