Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27814/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for nullity and penalty violation due to lack of specific grounds and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27814/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant argued that the Court of Appeal failed to nullify the lower court's unmotivated penalty determination and imposed a heavier sentence than the first instance. The court rejected these claims, noting the appellate judges provided sufficient reasoning regarding recidivism and correctly applied the principle of favorability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.; Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, as the appellate court's reasoning on recidivism and penalty equivalence was sufficient and did not violate the law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded penalty determination recidivism equivalence nullity of sentence principle of favorability accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.
Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.
Art. 597, comma 3 e 5, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKIR RACHID nato il 09/11/1984 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Dakir Rachid ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno in riforma della sentenza emessa in data 10.12.2019 dal locale Tribunale, ha assolto l'imputato dal reato di resistenza per insussistenza del fatto e ha rideterminato la pena per il residuo reato di oltraggio in 3 mesi di reclusione con le già riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.

Ne chiede l'annullamento per plurime violazioni di legge. Deduce che la Corte di appello non ha censurato con sanzione di nullità la sentenza del Tribunale, che aveva del tutto omesso di motivare la decisione in punto di determinazione della pena, non indicando i criteri utilizzati e non distinguendo la pena base dall'aumento applicato per la continuazione: nullità non superata dalla sentenza impugnata, che, pur avendo assolto l'imputato dal reato di resistenza, non consente di comprendere come è stato sciolto il cumulo giuridico originario. Deduce inoltre, la violazione dell'art.597, comma 3 e 5, cod. proc. pen. per essere stata irrogata un pena più grave di quella inflitta dal primo giudice per il reato satellite.

Stante l'indeterminatezza del percorso seguito dal primo giudice, la Corte di appello si è sostituita al primo giudice e ha determinato ex novo la pena, anche se il venir meno di un reato avrebbe dovuto imporre la prevalenza e non l'equivalenza tra generiche e recidiva, rivedendo il giudizio di gravità. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. A differenza di quanto indicato nel ricorso, i giudici hanno giustificato con motivazione congrua e completa la ritenuta sussistenza della recidiva- di cui l'appellante chiedeva l'esclusione-, e confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice e la recidiva contestata e ritenuta, come si ricava dalla motivazione resa in punto di determinazione della pena per il solo reato di oltraggio e dalla espressa conferma nel resto della sentenza appellata.

La Corte di appello ha correttamente tenuto conto del limite di pena applicabile più favorevole ratione lempods e ha ritenuto congrua la pena inflitta in ragione della personalità negativa dell'imputato e delle modalità della condotta, rivelatrici di arroganza e prepotenza, in tal modo giustificando la determinazione della pena, nonostante l'unicità del reato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consiglier est