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Ordinanza — n. 27813/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for defamation due to generic grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27813/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for genericity and manifest unfoundedness, as the grounds merely repeated the appellate court's rejected arguments. The appellant argued the defendant disarmed his wife, but the court found this thesis unsupported by new evidence, relying instead on the wife's testimony and the defendant's aggressive behavior. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, particularly when they merely repeat the appellate court's disattested arguments without presenting new evidence or logical arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection manifest unfoundedness defamation case procedural costs award errore nella commisurazione della pena esame di cassazione godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNATTASIO COSIMO nato a SALERNO il 27/11/1966 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Cosimo Giannattasio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 12.5.2020 dal locale Tribunale, che aveva condannato l'imputato per il reato di calunnia. Ne chiede l'annullamento per carenza di motivazione.

L'affermazione di responsabilità non è fondata su prove, ma sulla sola denuncia della persona offesa, moglie dell'imputato in corso di separazione e pertanto, interessata, al pari delle dichiarazioni della figlia e del fidanzato, in contrasto con quelle dell'imputato e con la ricostruzione del fatto esposta in querela. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, che replica il primo motivo di appello, disatteso con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. Il ricorso ripropone infatti, la tesi difensiva, secondo la quale l'imputato avrebbe disarmato la moglie e per tale ragione era stato trovato con il coltello in mano dalla figlia e dal fidanzato, intervenuti ad azione iniziata, smentita in sentenza con argomentazioni logiche, fondate sull'antefatto, sulle dichiarazioni dei ragazzi intervenuti e sull'atteggiamento aggressivo e non difensivo dell'imputato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consiglier estensore Il Presi