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Ordinanza — n. 27812/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for escape charge due to generic grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27812/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for genericity and manifest unfoundedness, rejecting arguments that the defendant's brief absence from detention constituted mere rule violation rather than escape. The court affirmed that the lower courts correctly applied the law regarding the definition of escape and the denial of generic mitigating circumstances based on prior criminal history. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The appeal is inadmissible if grounds are generic and merely reiterative of those already rejected by the appellate court with sufficient and exhaustive reasoning, as new evidence or distinct legal arguments are absent.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness escape charge mitigating circumstances procedural costs Corte di Cassazione testimone a carico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino
I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv.
Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Ciechi
Generico e del tutto infondato è l'ultimo motivo a fronte della motivazione resa in sentenza, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Ciechi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIETTA ANTONIO nato a TREPUZZI il 22/10/1967 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Miglietta Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa in data 21.9.2016 dal locale Tribunale, che aveva condannato l'imputato per il reato di evasione, riconosciuta la diminuente di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1) erronea applicazione della legge e carenza di motivazione per insussistenza del reato di evasione, trattandosi di mera trasgressione delle prescrizioni imposte, stante l'allontanamento di solo due ore dalla comunità, e di mancanza di dolo, volendo egli solo sincerarsi delle condizioni di salute della compagna;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977 - 01) e altrettanto correttamente escluso la ravvisabilità nei fatti della mera violazione delle prescrizioni imposte al detenuto. chiarendo che non ogni allontanamento ingiustificato dal luogo di detenzione comporta l'automatico aggravamento della misura cautelare.

Generico e del tutto infondato è l'ultimo motivo a fronte della motivazione resa in sentenza, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Ciechi, Rv. 268411), risultanti dalla contestata recidiva, in concreto non applicata, ma non esclusa, e la pena, determinata nel minimo, è stata ritenuta del tutto congrua e proporzionata alla gravità del fatto. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 11 Consigl re estensore Il Presidente Anna iscuolo Stefano Mogini IDN