Italian court dismisses appeal for resistance as generic and unsupported by new facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the genericity and manifest unfoundedness of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for the annulment of a conviction for resistance and insult to a public official, claiming erroneous application of law regarding the lack of violence and specific intent. The court rejected these arguments as mere repetitions of appellate censure, noting that the defendant's intimidating conduct was sufficient to elevate the offense and that generic mitigating circumstances were rightly denied based on prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: Appeals based on generic or manifestly unfounded grounds that merely repeat appellate censure without addressing the judgment's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE RICCARDO nato a SALERNO il 23/04/1961 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Abate Riccardo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 8.1.2019 dal locale Tribunale. che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per i reati riuniti di resistenza. oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di esibire un documento di identità. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
1) erronea applicazione della legge per insussistenza della violenza idonea ad opporsi all'atto di ufficio e del dolo specifico, tipico del reato di resistenza a pubblico ufficiale;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno infatti, chiarito che la condotta dell'imputato non si esaurì nella pronuncia di espressioni offensive nei confronti dei pubblici ufficiali, ma anche nel ricorso ad espressioni cariche di efficacia intimidatoria, idonee e chiaramente finalizzate, dato il contesto e le modalità del fatto, ad ostacolare il compimento dell'atto d'ufficio ( elevazione della contravvenzione per la condotta di guida). a nulla rilevando il mancato raggiungimento di tale obiettivo.
Generico e del tutto infondato è l'ultimo motivo a fronte della motivazione resa in sentenza, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Ciechi, Rv. 268411) e la pena risulta determinata nel minimo con contenuto aumento per la continuazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso. il 24 giugno 2021 Il Consigliere/estensore Il Presidente Anna Cricuolo