Ordinanza — n. 27809/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUDERA LIBORIO nato a GELA il 14/06/1989 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Scudera Liborio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa 1'11.6.2019 dal Tribunale di Gela. che aveva condannato l'imputato alla pena, sospesa, di 1 anno di reclusione per il reato di favoreggiamento personale. di mesi 6 di reclusione per i reati riuniti di resistenza e lesioni, riconosciuto il vizio parziale di mente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27809/2021 — snpen · Corte di Cassazione: che aveva condannato l'imputato alla pena, sospesa, di 1 anno di reclusione per il reato di favoreggiamento personale. di mesi 6 di reclusione per i reati riuniti di resistenza e lesioni, riconosciuto il vizio parziale di mente.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUDERA LIBORIO nato a GELA il 14/06/1989 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Scudera Liborio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa 1'11.6.2019 dal Tribunale di Gela. che aveva condannato l'imputato alla pena, sospesa, di 1 anno di reclusione per il reato di favoreggiamento personale. di mesi 6 di reclusione per i reati riuniti di resistenza e lesioni, riconosciuto il vizio parziale di mente.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove, in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto raggiunto il riconoscimento dell'imputato da parte degli operanti, basandosi sulle deposizioni del Piscopo e Impelizzeri, trascurando che tutti gli altri hanno escluso che si fosse proceduto ad identificazione del ricorrente perché già noto agli uffici, che l'autovettura con la quale sarebbe stato accompagnato il Russello non era intestata al ricorrente e che le immagini delle telecamere non risultavano chiare al pari delle conversazioni captate.
Errata è anche la valutazione relativa al dolo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla pena inflitta. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di appello hanno compiutamente dato atto dei plurimi, convergenti elementi su cui si fonda il riconoscimento del ricorrente (p. 3 e 4) e la pregressa accertata frequentazione dell'abitazione del Russello, confutando puntualmente le obiezioni difensive riproposte nel ricorso, anche in punto di elemento psicologico.
Analoga inammissibilità sussiste per il secondo motivo in ragione della genericità delle censure a fronte della motivazione resa, che valorizza l'assenza di elementi positivi apprezzabili, giustificativi di una mitigazione della pena. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigli re/estensore Il Presidente Anna