Cassation court dismisses appeal for peculato, ruling collection agents are not public servants and facts were correctly applied.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness regarding the nature of the defendant's role and the applicability of the crime of peculato. The appellant argued the collection agent was a public servant, but the court reaffirmed that such agents do not hold this status and the lower court correctly characterized the facts. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 315 c.p.; Art. 316 c.p.: The crime of peculato requires the subject to be a public servant or entrusted with public duties; collection agents for legal gambling devices do not qualify as such, and the lower court's factual characterization stands.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANTONA GIOVANNI LUCA nato a GENOVA il 19/01/1980 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13064_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da D'Antona GIovanni Luca a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di peculato rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; letta la memoria della parte civile; osserva: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto entrambi i motivi, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa corte a Sezioni Unite, negano la natura di incaricato di pubblico servizio del soggetto incaricato della raccolta del denaro degli apparecchi da gioco lecito e la configurabilità del reato di peculato.
Va, invece, ribadito, secondo la citata giurisprudenza, la corretta configurazione del fatto da parte dei giudici di merito.. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. Non va disposta, invece, condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile in quanto, a fronte della già rilevata causa di inammissibilità per la quale il processo è stato assegnato alla settima sezione, la memoria della parte civile si limita a segnalare elementi ultronei (vedi Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016 Cc. (dep. 19/10/2016) Rv. 268139 - 01).
P.Q.M.
Dichiara ina missibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro suali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 2 jugno 2021 Il Consigli \ re Wstensore il Pr