Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27804/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27804/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27804/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI DEBORA nato a TORINO il 11/07/1987 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato-ai so alla-paizti.; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 13053_2021 ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Borrelli Debora avverso la sentenza sopra indicata che applicava la pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di evasione. ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi per la sentenza ex art 599 bis, cod. proc. pen. in quanto vengono riproposti motivi oggetto di rinuncia; in conseguenza deve essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27804/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 13053_2021 ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Borrelli Debora avverso la sentenza sopra indicata che applicava la pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di evasione. ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi per la sentenza ex art 599 bis, cod. proc. pen. in quanto vengono riproposti motivi oggetto di rinuncia; in conseguenza deve essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità penale dei minori rimborso del debito responsabilità penale godimento dei diritti civili verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 bis cod. proc. pen
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Borrelli Debora avverso la sentenza sopra indicata che applicava la pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI DEBORA nato a TORINO il 11/07/1987 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato-ai so alla-paizti.; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 13053_2021 ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Borrelli Debora avverso la sentenza sopra indicata che applicava la pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di evasione. ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi per la sentenza ex art 599 bis, cod. proc. pen. in quanto vengono riproposti motivi oggetto di rinuncia; in conseguenza deve essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 2 iugno 2021 Il Consigliere stensore , — il resi ente DEPOSITATA IN CANCELLERIA