Ordinanza — n. 27804/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI DEBORA nato a TORINO il 11/07/1987 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato-ai so alla-paizti.; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 13053_2021 ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Borrelli Debora avverso la sentenza sopra indicata che applicava la pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di evasione. ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi per la sentenza ex art 599 bis, cod. proc. pen. in quanto vengono riproposti motivi oggetto di rinuncia; in conseguenza deve essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27804/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 13053_2021 ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Borrelli Debora avverso la sentenza sopra indicata che applicava la pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di evasione. ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi per la sentenza ex art 599 bis, cod. proc. pen. in quanto vengono riproposti motivi oggetto di rinuncia; in conseguenza deve essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI DEBORA nato a TORINO il 11/07/1987 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato-ai so alla-paizti.; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 13053_2021 ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Borrelli Debora avverso la sentenza sopra indicata che applicava la pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di evasione. ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi per la sentenza ex art 599 bis, cod. proc. pen. in quanto vengono riproposti motivi oggetto di rinuncia; in conseguenza deve essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 2 iugno 2021 Il Consigliere stensore , — il resi ente DEPOSITATA IN CANCELLERIA