Italian court dismisses appeal as arguments differ from first instance facts regarding public official resistance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the arguments presented differed from those allowed by the lower court's specific factual findings. The appellant challenged the conviction for resisting a public official, but the court noted that the new arguments sought a different factual evaluation than previously established. Consequently, the court refused to review the merits, upholding the original conviction and ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals must strictly adhere to the facts and legal grounds of the lower court; arguments differing from the established factual basis are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUCI ANTONIO nato a GELA il 20/02/1989 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13043_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Saluci Antonio a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro s ali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 4 giu no 2021 Il Consigl