Ordinanza — n. 27802/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAGNO PIETRO nato a DELIA il 02/01/1949 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Stagno Pietro ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa 1'11.6.2019 dal locale Tribunale. che aveva condannato l'imputato alla pena, sospesa, di mesi 8 di reclusione per i reati riuniti di resistenza e lesioni, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27802/2021 — snpen · Corte di Cassazione: che aveva condannato l'imputato alla pena, sospesa, di mesi 8 di reclusione per i reati riuniti di resistenza e lesioni, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAGNO PIETRO nato a DELIA il 02/01/1949 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Stagno Pietro ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa 1'11.6.2019 dal locale Tribunale. che aveva condannato l'imputato alla pena, sospesa, di mesi 8 di reclusione per i reati riuniti di resistenza e lesioni, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.
Con unico motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alle censure difensive, per essersi la Corte di appello limitata a ritenere attendibili le dichiarazioni della persona offesa. svalutando quelle del teste Genova, che invece, forniscono una ricostruzione coerente e dettagliata. La valutazione espressa su tali dichiarazioni si risolve in una mera supposizione, insufficiente a fondare il giudizio di condanna. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, reiterativo del motivo di appello, puntualmente riportato in sentenza e disatteso con motivazione congrua e lineare con la quale il ricorso non si confronta.
I giudici di appello hanno infatti, evidenziato che l'appellante contestava l'attendibilità della persona offesa, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti, laddove era invece, risultata non rispondente al vero la prospettazione difensiva (lo Stagno non si sarebbe fermato appena accortosi della presenza dei CC a bordo dell'auto di servizio con lampeggianti e dispositivi acustici accesi, ma si era dato alla fuga, venendo bloccato solo dopo un lungo inseguimento). L'evoluzione dei fatti e la sequenza descritta in sentenza risultano riscontrate dal referto e dalle dichiarazioni di un teste indifferente, a differenza di quelle del Genova, cognato dell'imputato, non supportate da elementi di prova quanto ad asseriti comportamenti arbitrari dei pubblici ufficiali, e, pertanto, ritenute frutto di percezioni, condizionate dalla concitazione del momento secondo la concorde valutazione dei giudici di merito.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigliere ensore Il Presidente Anna Cris Solo Stefano Mogini I D sz: C rA A