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Ordinanza — n. 27800/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27800/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27800/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASCHILLA' GIUSEPPE PASQUALE nato a TORINO il 23/09/1971 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13033_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Raschillà Giuseppe Pasquale a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, limitate, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione., senza prospettare le ragioni che giustifichino una diversa comparazione delle circostanze Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27800/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASCHILLA' GIUSEPPE PASQUALE nato a TORINO il 23/09/1971 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13033_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Raschillà Giuseppe Pasquale a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, limitate, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione., senza prospettare le ragioni che giustifichino una diversa comparazione delle circostanze Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione sanzioni pecuniarie impugnazione di decisioni amministrative censure procedurali difetto di motivazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASCHILLA' GIUSEPPE PASQUALE nato a TORINO il 23/09/1971 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13033_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Raschillà Giuseppe Pasquale a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, limitate, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione., senza prospettare le ragioni che giustifichino una diversa comparazione delle circostanze Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro suali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. cr\ Roma il 24 iugno 2021 Il Consiglierett7sore il P 'dente nD E.77—/ r I