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Ordinanza — n. 27799/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27799/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27799/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELVIGO ANTONELLA nato a SESTA GODANO il 17/05/1964 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13022_21 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Delvigo Antonella a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che la condannava per il reato di calunnia rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27799/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica prove psichiatriche incapacità di discernimento testimonianza della vittima attendibilità dei testimoni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELVIGO ANTONELLA nato a SESTA GODANO il 17/05/1964 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 13022_21 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Delvigo Antonella a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che la condannava per il reato di calunnia rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 giugno 2021 Il Consiglier e tensore il P4e ictente IDEPO