Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27796/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27796/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27796/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEZZA VILMA nato a SALERNO il 26/01/1960 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 12954_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Fezza Vilma a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che la "assolveva" per la particolare tenuità del fatto; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; letta la memoria difensiva presentata nell'interesse delle parti civili osserva: Il ricorso è inammissibile perché il primo motivo deduce una questione manifestamente infondata in quanto correttamente la notifica a mezzo posta certificata presso il difensore è stata fatta in unica copia con la specificazione che l'atto era diretto sia all'avvocato che all'imputato domiciliato presso di lui. È noto come, in materia di atti informatici, non sia prevista una duplicità di copia come per l'atto cartaceo. Il secondo motivo ripropone questioni di fatto sulle quali la Corte di appello ha ampiamente risposto, non rispettando i limiti del giudizio di legittimità Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27796/2021 — snpen · Corte di Cassazione: È noto come, in materia di atti informatici, non sia prevista una duplicità di copia come per l'atto cartaceo. Il secondo motivo ripropone questioni di fatto sulle quali la Corte di appello ha ampiamente risposto, non rispettando i limiti del giudizio di legittimità Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
duplica prova informatica doppia punibilità notificazione elettronica doppia rappresentanza actio duplex
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEZZA VILMA nato a SALERNO il 26/01/1960 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 12954_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Fezza Vilma a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che la "assolveva" per la particolare tenuità del fatto; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; letta la memoria difensiva presentata nell'interesse delle parti civili osserva: Il ricorso è inammissibile perché il primo motivo deduce una questione manifestamente infondata in quanto correttamente la notifica a mezzo posta certificata presso il difensore è stata fatta in unica copia con la specificazione che l'atto era diretto sia all'avvocato che all'imputato domiciliato presso di lui. È noto come, in materia di atti informatici, non sia prevista una duplicità di copia come per l'atto cartaceo. Il secondo motivo ripropone questioni di fatto sulle quali la Corte di appello ha ampiamente risposto, non rispettando i limiti del giudizio di legittimità Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr essuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 2 i no 2021 Il Consiglie ore D E P TA il Presi nte N R A