Ordinanza — n. 27796/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEZZA VILMA nato a SALERNO il 26/01/1960 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 12954_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Fezza Vilma a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che la "assolveva" per la particolare tenuità del fatto; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; letta la memoria difensiva presentata nell'interesse delle parti civili osserva: Il ricorso è inammissibile perché il primo motivo deduce una questione manifestamente infondata in quanto correttamente la notifica a mezzo posta certificata presso il difensore è stata fatta in unica copia con la specificazione che l'atto era diretto sia all'avvocato che all'imputato domiciliato presso di lui. È noto come, in materia di atti informatici, non sia prevista una duplicità di copia come per l'atto cartaceo. Il secondo motivo ripropone questioni di fatto sulle quali la Corte di appello ha ampiamente risposto, non rispettando i limiti del giudizio di legittimità Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27796/2021 — snpen · Corte di Cassazione: È noto come, in materia di atti informatici, non sia prevista una duplicità di copia come per l'atto cartaceo. Il secondo motivo ripropone questioni di fatto sulle quali la Corte di appello ha ampiamente risposto, non rispettando i limiti del giudizio di legittimità Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEZZA VILMA nato a SALERNO il 26/01/1960 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 12954_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Fezza Vilma a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che la "assolveva" per la particolare tenuità del fatto; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; letta la memoria difensiva presentata nell'interesse delle parti civili osserva: Il ricorso è inammissibile perché il primo motivo deduce una questione manifestamente infondata in quanto correttamente la notifica a mezzo posta certificata presso il difensore è stata fatta in unica copia con la specificazione che l'atto era diretto sia all'avvocato che all'imputato domiciliato presso di lui. È noto come, in materia di atti informatici, non sia prevista una duplicità di copia come per l'atto cartaceo. Il secondo motivo ripropone questioni di fatto sulle quali la Corte di appello ha ampiamente risposto, non rispettando i limiti del giudizio di legittimità Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr essuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 2 i no 2021 Il Consiglie ore D E P TA il Presi nte N R A