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Ordinanza — n. 27795/2021 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing reasoning under specific criminal procedure articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27795/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Simonetti inadmissible de plano. The appellant argued that the Foggia Tribunal's sentencing lacked proper reasoning regarding his responsibility and the appropriateness of the penalty. The court ruled that such challenges to sentencing evaluations are explicitly excluded from appeal grounds under the relevant criminal procedure articles.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the reasoning on criminal responsibility or the appropriateness of the penalty are inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing reasoning challenge criminal responsibility evaluation penalty appropriateness review de plano inadmissibility ammende per infrazione procedurale falsa dichiarazione della parte modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI GIANLUCA nato a TARANTO il 19/07/1986 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdekettravv+36--attis-'[5ffi; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 12925_2021 ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Simonetti Gianluca avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di evasione. ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 giugno 2021 Il Consiglirefrsteiìore il P ente «DEPO5T:“ TATA IN C