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Ordinanza — n. 27793/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to fact-based arguments not permitted in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27793/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by the Marvuglia brothers and sister inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants challenged a lower court's conviction for theft by arguing factual errors and witness credibility issues. The court ruled that these arguments, which sought to re-evaluate evidence and facts, were precluded in cassation proceedings as they differed from the specific grounds allowed at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they propose new facts or arguments aimed at a different evaluation of the material evidence, as the court's role is limited to reviewing the legality of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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cassation inadmissibility new facts precluded witness evaluation theft conviction factual re-evaluation attendibilità dei testimoni dichiarazioni inverosimili reati contro l'integrità sessuale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 393 cod. pen
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Marvugla Francesco, Marvuglia Emanuele e Marvuglia Francescoa a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per il reato di cui all'art. 393 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARVUGLIA FRANCESCO nato a MILANO il 04/10/1952 MARVUGLIA EMANUEL nato a BOLLATE il 28/05/1982 MARVUGLIA FRANCESCA nato a MILANO il 27/10/1989 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 12368_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Marvugla Francesco, Marvuglia Emanuele e Marvuglia Francescoa a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità: il primo motivo si limita ad una generica contestazione della attendibilità della persona offesa, tema ampiamente affrontato in fase di merito il secondo motivo affronta, sempre genericamente, la ricostruzione dei fatti proponendo una tesi alternativa, il terzo motivo, infine, ripropone questioni in ordine alla valutazione di una testimonianza, con argomenti generici e, comunque, mirati alla ricostruzione del fatto, Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processi I e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 9'