Ordinanza — n. 27792/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI CHIARA nato a PAVIA il 25/03/1978 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 12353_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Barbieri Chiara a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di peculato ex art. 314 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27792/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 314 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI CHIARA nato a PAVIA il 25/03/1978 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 12353_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Barbieri Chiara a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di peculato ex art. 314 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
In particolare: il primo motivo ripropone la questione relativa alla indeterminatezza del capo di imputazione e alla mancata individuazione di parte delle fatture contestate. La questione, esattamente corrispondente a quella già proposta con l'atto di appello, risulta avere avuto adeguata risposta, anche in considerazione della regola (ampiamente esposta dalla Corte di appello) della accettazione del giudizio allo stato degli atti (si è in sede di giudizio abbreviato) che comprende anche l'accettazione della contestazione come formulata dal Pm, rispetto alla quale non può più essere proposta la questione della presunta genericità; inoltre vi è adeguata motivazione sulla ricostruzione dei fatti,.
In definitiva, il motivo si limita ad una richiesta di valutazione alternativa del fatto storico, non consentita in sede di giudizio di legittimità. Il secondo motivo, poi, parimenti ripete gli argomenti dell'atto di appello sostenendo che le fatture e le cartelle contestate non provenissero dalla ricorrente lì dove, invece, è stato ampiamente argomentato il contrario. Anche in questo caso, il ricorso si limita alla riproposizione della impugnazione di merito. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc suali e della somma della Cassa delle Ammende. Roma il 24 gn 02 DEPOSITATA IN CA ELLERIA Il Consiglie're 19