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Ordinanza — n. 27791/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appeal was filed personally rather than by a defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27791/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bossi Dario inadmissible. The appellant personally submitted the request to challenge a lower court's order refusing a recusal of the investigating judge. The court rejected the appeal because Article 613 of the Code of Criminal Procedure requires such appeals to be filed through a defense attorney, not personally.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Criminal appeals regarding the refusal of a recusal of the investigating judge must be filed through a defense attorney and are inadmissible if submitted personally by the accused.

Parole chiave

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criminal appeal procedure recusal of investigating judge personal filing inadmissibility defense attorney requirement Code of Criminal Procedure patrocinio obbligatorio difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bossi Dario personalmente avverso la ordinanza sopra indicata che rigettava la richiesta di ricusazione del GM del Tribunale di Varese; Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente e non tramite difensore ex art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSSI DARIO nato a LUINO il 30/04/1972 avverso l'ordinanza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANO--€1.ate-avvite-erHe-pe rt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; () 12288_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bossi Dario personalmente avverso la ordinanza sopra indicata che rigettava la richiesta di ricusazione del GM del Tribunale di Varese; Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente e non tramite difensore ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ssuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Romaft iugno 2021 Il Consi lette nsore il P i ente i .D N EPOSTATA CANCELLERIA i 19