Ordinanza — n. 27790/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JASAROV USIN nato il 11/05/1969 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Jasarov Usin ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa il 15.7.2020 dal G.i.p. del Tribunale di Taranto, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati riuniti di resistenza e lesioni e, esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena, sospesa, di 4 mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27790/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Jasarov Usin ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa il 15.7.2020 dal G.i.p. del Tribunale di Taranto, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati riuniti di resistenza e lesioni e, esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena, sospesa, di 4 mesi di reclusione.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JASAROV USIN nato il 11/05/1969 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Jasarov Usin ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa il 15.7.2020 dal G.i.p. del Tribunale di Taranto, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati riuniti di resistenza e lesioni e, esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena, sospesa, di 4 mesi di reclusione.
Con unico motivo deduce l'erronea applicazione della legge in relazione al trattamento sanzionatorio, censurando la mancanza di motivazione su circostanze indicate nei motivi di appello e sulla corretta qualificazione giuridica della condotta. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo, meramente enunciativo e non sorretto da specifiche censure, specie a fronte della già riconosciuta genericità del relativo motivo di appello e della congrua motivazione resa in sentenza in punto di congruità e proporzionalità della pena inflitta (p.7) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigl estensore Il Presidente Anna iscuolo Stefano Mogini I DEPOSITATA IN CANCELLERIA j