Italian court dismisses appeal for genericity, upholding conviction for robbery and resistance based on officer testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the generic and repetitive nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the resistance charge lacked dolo and that the conviction relied on vague witness testimony without proof of violence. The court rejected these claims, noting that the lower court's reasoning was complete and that the officer's detailed account of physical obstruction and pushing was sufficient to establish the crime of resistance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reiterative of the appellate court's reasoning, which must be linear and complete to justify the conviction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCAPANI LUCIANO nato a MESOLA il 19/03/1949 avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Maccapani Luciano ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 23.6.2015 dal Tribunale di Novara, che all'esito di giudizio ordinario aveva assolto l'imputato dal reato di usura e lo aveva dichiarato colpevole dei reati riuniti di cui agli artt. 393 cod. peli. - così qualificato il reato di rapina-, lesioni personali aggravate e resistenza e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di I anno di reclusione oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile.
Con il primo motivo deduce la erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. per insussistenza del reato di resistenza, in quanto l'imputato si era limitato a tentare di occultare il contrassegno assicurativo dell'autovettura, senza peraltro, riuscirci perché bloccato dagli agenti, sicché la violenza esercitata dal ricorrente consistita nel divincolarsi non è idonea ad opporsi all'azione degli operanti né è ravvisabile il dolo. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione per essere l'affermazione di responsabilità fondata su vaghe affermazioni del teste Brancato in assenza di prove della condotta violenta dell'imputato.
Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, meramente reiterativi della censura formulata in appello, disattesa in sentenza con motivazione lineare e completa. I giudici hanno fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni, affatto generiche e vaghe, dell'agente Brancato, che aveva descritto la condotta dell'imputato, consistita non solo nel tentativo di strappare il contrassegno assicurativo, ma nell'ostacolare il controllo, strattonando e spingendo gli operanti, per impedire che accertassero la falsità del contrassegno e la circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa.
Risulta pertanto, corretta la valutazione probatoria e la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigliere e sore Il Presidente Anna Crisct