Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27788/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative of lower court's sufficient reasoning on criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27788/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and merely reiterative of arguments already fully addressed in the lower court's judgment. The appellant argued that the trial court failed to explain how the defendant realized the pursuers were military or why generic mitigating circumstances equated to an aggravating circumstance regarding his father's car. The court rejected these claims because the lower court's decision explicitly detailed the obstructive driving maneuvers and the context of securing the stolen vehicle, providing a complete and congruous justification for the equivalence of penalties. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reiterative of censure already formulated in the appeal judgment, which must be supported by a complete and congruous motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds reiterative arguments vizio di motivazione criminal appeal inadmissibility equivalence of penalties riesame dell'entità pena gravi addebiti penali debito della massa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA WENDY nato a CUNEO il 11/11/1992 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Massa Wendy ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 18.7.2016 dal Tribunale di Asti, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di resistenza e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena, sospesa. di 4 mesi di reclusione con la diminuente per il rito.

Con il primo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza non spiega in che modo l'imputato si era reso conto che gli inseguitori del padre erano militari né in che modo avrebbe ostacolato la marcia dei militari, che inseguivano l'autovettura del padre. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza delle generiche con l'aggravante per omessa valutazione della personalità dell'imputato e del lieve ritardo mentale da cui è affetto. 11 ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello. disattese in sentenza con motivazione congrua e completa.

I giudici hanno fondato l'affermazione di responsabilità sulle risultanze del verbale di arresto e sulla dinamica del fatto, puntualmente descritta, dimostrativa dell'azione ostruzionistica dell'imputato, che con manovre di guida pericolose, tagliava la strada agli operanti e ostacolava l'inseguimento al fine di impedire il controllo. Anche il secondo motivo è generico a fronte della motivazione resa in sentenza, che attribuisce rilievo alla gravità del fatto ed al contesto in cui si inseriva la condotta dell'imputato, in tal modo giustificando il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e l'aggravante contestata, diretta ad assicurare al padre il possesso dell'autovettura, prodotto del reato di ricettazione.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigljir,é estensore Il Presidente Anna cuoio Stefano Mog