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Ordinanza — n. 27786/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27786/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27786/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MANTIA FRANCESCO nato a CALTAGIRONE il 18/12/1985 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di La Mantia Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 17.7.2017 dal Tribunale di Ivrea, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione e, con attenuanti equivalenti alla recidiva contestata e la riduzione per il rito. lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27786/2021 — snpen · Corte di Cassazione: lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento responsabilità penale dei minori facoltà di astenersi dal testimoniare denuncia mendace attendibilità dei testimoni testimonianza della vittima
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MANTIA FRANCESCO nato a CALTAGIRONE il 18/12/1985 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di La Mantia Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 17.7.2017 dal Tribunale di Ivrea, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione e, con attenuanti equivalenti alla recidiva contestata e la riduzione per il rito. lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione.

Con unico motivo deduce la violazione di legge, in quanto l'imputato doveva essere assolto per non aver commesso il fatto. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo, meramente enunciato e minimamente argomentato. Il richiesto annullamento della sentenza impugnata non è in alcun modo supportato da censure o rilievi, diretti a segnalare incongruenze o illogicità manifesta del ragionamento probatorio su cui esercitare il controllo, sicché il ricorso è totalmente aspecifico e destinato all'inammissibilità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigli stensore Il Presidente A