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Ordinanza — n. 27785/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for insulting public officials due to merit arguments and legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27785/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Ianni Santa Giovanna inadmissible, ordering her to pay costs and fines. She argued for a violation of law and lack of motivation regarding the facts, but the court found her arguments differed from those permitted in a review of legality. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for insulting public officials and rejected the procedural objections.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments for insulting public officials are inadmissible if they raise new merit arguments or propose different assessments of the overall sanctioning treatment outside the scope of the legality review.

Parole chiave

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insult public officials inadmissible appeal merit arguments violation of law Corte di Cassazione pena pecuniaria spese processuali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNI SANTA GIOVANNA nato a BUCCHERI il 01/11/1962 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 12140_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Ianni Santa Giovanna a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di oltraggio a p.u. rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti,: il primo motivo ripropone valutazioni di merito in ordine all'accadimento, senza individuare carenze o vizi logici della motivazione.; Il secondo motivo propone una diversa valutazione ai fini del complessivo trattamento sanzionatorio, anche in questo caso ponendosi al di fuori dell'ambito del giudizio di legittimità Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichi ira inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesemcessuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Romil gitrgno 2021 Il Co ere estensore il Presidente iD IN EPOS!TATA CANCELLERIA I I 19 , \ 62O21 ,.. i 1