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Ordinanza — n. 27784/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity; no specific arguments or proof of factual errors presented.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27784/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute genericity of the sole ground of complaint. The appellant argued for acquittal based on non-committal of the crime but offered no specific arguments or proof of factual errors. Consequently, the court rejected the request for annulment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely stated without argumentation, lacking specific censure of the reasoning or proof inconsistencies.

Parole chiave

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absolute genericity inadmissible appeal criminal procedure lack of argumentation procedural costs factual review court of cassation delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOI DELFO nato a ROMA il 18/03/1974 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Boi Delfo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 23.2.2019 dal locale Tribunale, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione e, con attenuanti prevalenti sulla recidiva contestata e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

Con unico motivo deduce la violazione di legge in quanto l'imputato doveva essere assolto per non aver commesso il fatto. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo, meramente enunciato, ma minimamente argomentato. Il richiesto annullamento della sentenza impugnata non è in alcun modo supportato da censure o rilievi, diretti a segnalare incongruenze o illogicità manifesta del ragionamento probatorio su cui esercitare il controllo, sicché il ricorso è totalmente aspecifico. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consiglier ensore Il Presidente Anna Cris Io Stefano Mogini 11' i 19 2021 lì D