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Ordinanza — n. 27777/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for resisting a public official due to generic and repetitive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27777/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Ciliberti Saverio and Belviso Maria inadmissible. The appellants argued for acquittal based on lack of evidence, erroneous application of the law regarding justified resistance, and failure to exclude recidivism. The court rejected these claims as generic, repetitive of arguments already made in the lower court, and lacking in new factual substance.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 69 comma 4 cod. pen.: Appeals are inadmissible if they are generic, repetitive of censure already addressed with sufficient motivation, or merely propose an alternative factual reconstruction without new evidence.

Parole chiave

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resistance to public official inadmissible appeal generic grounds repetitive censure justified resistance recidivism exclusion procedural dismissal asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393-bis cod. pen.
erronea applicazione dell'art. 393 bis cod.
Art. 69 comma 4 cod. pen.
all'intensità del dolo e alla pericolosità della condotta, quali elementi giustificativi del diniego delle attenuanti generiche e dell'invocata prevalenza delle stesse sull'aggravante contestata e ritenuta, ostandovi il disposto dell'art. 69, comma 4, cod.
art. 393 bis cod. pen
erronea applicazione dell'art. 393 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CILIBERTI SAVERIO nato a BARI il 01/03/1986 BELVISO MARIA nato a BARI il 10/05/1951 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Ciliberti Saverio e Belviso Maria ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa 11 21.2.2019 dal G.u.p. del medesimo Tribunale, che aveva dichiarato gli imputati colpevoli del reato di resistenza a pubblico ufficiale, condannandoli alla pena di giustizia. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1) mancanza di motivazione relativa alla sussistenza del delitto di resistenza per essere l'affermazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni dei pubblici ufficiali, ignorando i motivi di appello e il contrasto tra la ricostruzione dei militari e i referti ospedalieri, non risultando la contusione alla mano sinistra del De Fina ed essendo inverosimile la versione relativa all'aggressione posta in essere dalla anziana Belviso;

2) erronea applicazione dell'art. 393 bis cod. pen. e mancanza di motivazione in quanto il Ciliberti era consapevole di non aver compiuto alcuna infrazione e l'intervento del militare era basato su meri sospetti ed ingiustificato;

3) mancanza assoluta di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, risalendo il precedente al 2006. I ricorsi sono inammissibili per genericità dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua, nonché articolati in fatto e diretti a proporre una ricostruzione alternativa della vicenda, svalutando le dichiarazioni degli operanti. I giudici di merito hanno fondato su tali dichiarazioni l'affermazione di responsabilità degli imputati, rimarcando la netta opposizione, fisica e verbale, del Ciliberti, coadiuvato nell'azione ostruzionistica dalla madre, diretta ad impedire l'accesso nell'abitazione del militare, addirittura chiuso all'interno dell'appartamento e costretto a forzare una finestra per sollecitare l'intervento del collega.

Hanno anche dato atto della situazione di fatto, verificata anche dai militari intervenuti in ausilio del militare, che aveva eseguito il controllo e riportato traumi, certificati in atti quali esiti della colluttazione avvenuta; né risulta illogicamente valorizzata l'evoluzione dell'azione, descritta nel verbale di arresto, fondante i sospetti del militare e la verifica preannunciata, che scatenò la reazione verbale, aggressiva e gravemente minatoria degli imputati. Anche la mancata applicazione dell'art.393-bis cod. pen. è sorretta da congrua motivazione, escludendo l'arbitrio dell'operante, indotto proprio dal comportamento anomalo del detenuto a ritenere necessaria un'ispezione all'interno dell'abitazione.

Va ricordato che secondo l'orientamento di questa Corte, la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao, Rv. 278715-01), il che nella fattispecie non é.

Del tutto infondato è l'ultimo motivo a fronte della motivazione resa in sentenza, che, oltre a rimarcare i numerosi, gravi e non molto risalenti precedenti dell'imputato, attribuisce rilievo alla gravità del fatto. all'intensità del dolo e alla pericolosità della condotta, quali elementi giustificativi del diniego delle attenuanti generiche e dell'invocata prevalenza delle stesse sull'aggravante contestata e ritenuta, ostandovi il disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consiglier tensore Il Presidente Anna Cri olo DEPOSITATA Stefano Mogin i IN • ' E L i L