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Ordinanza — n. 27776/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27776/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27776/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto in base alle risultanze probatorie il giudice avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato invece, di limitarsi a ratificare l'accordo raggiunto tra le parti; mancanza di motivazione sul punto. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Considerato infatti, che ai sensi dell'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza i motivi di ricorso esulano dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denunciano un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alla precisa ricostruzione dei fatti e delle risultanze del verbale di arresto, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha rinunciato implicitamente a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27776/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non rientrando i motivi di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva falsa dichiarazione della parte censura dell'accertamento dei fatti mancata prova di parzialità perseguimento penale per diffamazione vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto in base alle risultanze probatorie il giudice avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato invece, di limitarsi a ratificare l'accordo raggiunto tra le parti;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSCINA PIERO nato a MESSINA il 08/10/1995 avverso la sentenza del 22/02/2021 del TRIBUNALE di MESSINA,g-go_azusoal~ udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Cuscinà Piero ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Messina ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata di mesi 8 di reclusione per il reato di evasione, esclusa la recidiva contestata. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto in base alle risultanze probatorie il giudice avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato invece, di limitarsi a ratificare l'accordo raggiunto tra le parti;

2) mancanza di motivazione sul punto. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Considerato infatti, che ai sensi dell'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza i motivi di ricorso esulano dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denunciano un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alla precisa ricostruzione dei fatti e delle risultanze del verbale di arresto, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha rinunciato implicitamente a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.

Non rientrando i motivi di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigliere e ténsore 11 Presidente Anna Crisc&<lo Stefano Mogini DEPOSITATA IN CA ACELLERIA I 19 1 G