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Ordinanza — n. 27772/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27772/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27772/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCHI DANIELE nato a PARMA il 10/07/1955 avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 11730_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da pacchi Daniele a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di peculato ex art. 314 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché: il primo motivo è del tutto generico in quanto deduce una presunta difformità tra contestazione e fatto per il quale vi è stata condanna che, invero, è stata solo enunciata senza indicazione di quale sia tale difformità; il secondo motivo invoca l'esercizio di poteri di merito nella determinazione della pena a seguito dell'applicazione delle attenuanti generiche, poteri che non possono essere esercitati in sede di legittimità Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27772/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 314 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché: il primo motivo è del tutto generico in quanto deduce una presunta difformità tra contestazione e fatto per il quale vi è stata condanna che, invero, è stata solo enunciata senza indicazione di quale sia tale difformità; il secondo motivo invoca l'esercizio di poteri di merito nella determinazione della pena a seguito dell'applicazione delle attenuanti generiche, poteri che non possono essere esercitati in sede di legittimità Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove mancata prova di parzialità prova del DNA motivi probatori motivi di cassazione lacune probatorie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCHI DANIELE nato a PARMA il 10/07/1955 avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 11730_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da pacchi Daniele a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di peculato ex art. 314 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché: il primo motivo è del tutto generico in quanto deduce una presunta difformità tra contestazione e fatto per il quale vi è stata condanna che, invero, è stata solo enunciata senza indicazione di quale sia tale difformità; il secondo motivo invoca l'esercizio di poteri di merito nella determinazione della pena a seguito dell'applicazione delle attenuanti generiche, poteri che non possono essere esercitati in sede di legittimità Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissi ile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e iella somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il • • no 021 Il Consig r es s__- Pres e te . DEPOSITA T4