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Ordinanza — n. 27771/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for evasion crimes due to generic grounds and lack of irrevocability for prior offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27771/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Rossi Flavio inadmissible for genericity and manifest unfoundedness. The appellant argued for non-punishment based on the short duration of his sister's hospital transport and requested leniency citing prior evasion episodes. The court rejected these claims, noting that the prior offenses lacked irrevocable judgments and constituted habitual rather than occasional acts, justifying the denial of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: The appeal is inadmissible when grounds are generic or manifestly unfounded, particularly when they merely repeat appellate censure without addressing the court's complete reasoning regarding the lack of irrevocability for prior offenses and the habitual nature of the conduct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection manifest unfoundedness evasion crimes prior offenses irrevocability habitual conduct mitigating circumstances denial difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.
art. 81 cod. pen
violazione dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI FLAVIO nato a ALFONSINE il 24/09/1961 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Rossi Flavio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 21 giugno 2018 dal Tribunale di Ravenna, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di evasione commessi il 26 e 27 febbraio 2015 e lo aveva condannato alla pena di I anno di reclusione. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione di legge per mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen., tenuto conto delle modalità del fatto e della durata dell'allontanamento, necessario solo al trasporto della sorella in ospedale;

2) violazione dell'art. 81 cod. pen. per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione;

3) violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. per eccessività della pena inflitta. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione completa e corretta. Del tutto infondato è il primo motivo, avendo i giudici correttamente ritenuto ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità invocata la reiterazione del reato nell'arco di due giorni e la non occasionalità, desunta dai numerosi precedenti specifici, indicativi di indole trasgressiva e di abitualità.

Anche il secondo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della corretta motivazione resa in sentenza, laddove si sottolinea che solo l'evasione commessa il 20 settembre 2014 era oggetto di sentenza irrevocabile, mentre per gli altri episodi non risultava l'irrevocabilità delle relative sentenze, e comunque, si trattava di episodi commessi a distanza di tempo, non riconducibili ad una unitaria deliberazione. Parimenti infondato è l'ultimo motivo, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411) e che la pena è stata determinata in misura inferiore alla media edittale, nonostante la gravità delle condotte, come specificato in sentenza.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigliere qtensore Il Presidente Anna Cris u/olo Stefano Mogini DEPOSITATA IN CAN