Ordinanza — n. 27770/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo dei reati, in quanto l'imputato era in fuga quando fu bloccato e, mentre tentava di divincolarsi, gli agenti riportarono lesioni; violazione degli arti. 62 bis e 99 comma quarto, cod. pen. e carenza di motivazione. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi di censure formulate in appello e disattese con motivazione congrua e corretta. Del tutto infondato è il primo motivo con il quale viene riproposta la tesi della resistenza passiva, senza confrontarsi con la corretta risposta fornita in sentenza alla luce della dinamica del fatto e della reazione avuta dall'imputato, non limitata a divincolarsi e a fuggire, ma consistita nell'afferrare il polso e la mano degli operanti contorcendoli al punto da provocare ad entrambi le lesioni certificate in atti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 27770/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La valutazione è corretta e conforme al principio affermato da questa Corte, secondo il quale ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez.5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rodrigo, Rv. 259043 - 01).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLA ORAZIO nato a REGGIO CALABRIA il 24/10/1983 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Spinella Orazio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa il 22 gennaio 2019 dal locale Tribunale, che all'esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati riuniti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e lo aveva condannato, ritenuta la recidiva contestata e con la diminuente di rito, alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo dei reati, in quanto l'imputato era in fuga quando fu bloccato e, mentre tentava di divincolarsi, gli agenti riportarono lesioni;
2) violazione degli arti. 62 bis e 99 comma quarto, cod. pen. e carenza di motivazione. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi di censure formulate in appello e disattese con motivazione congrua e corretta. Del tutto infondato è il primo motivo con il quale viene riproposta la tesi della resistenza passiva, senza confrontarsi con la corretta risposta fornita in sentenza alla luce della dinamica del fatto e della reazione avuta dall'imputato, non limitata a divincolarsi e a fuggire, ma consistita nell'afferrare il polso e la mano degli operanti contorcendoli al punto da provocare ad entrambi le lesioni certificate in atti.
La valutazione è corretta e conforme al principio affermato da questa Corte, secondo il quale ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez.5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rodrigo, Rv. 259043 - 01).
Anche il secondo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato ( Sez.
2. n. 52523 del 03/11/2016, Ciechi, Rv. 268411); peraltro, nel caso di specie, i giudici hanno attribuito rilievo anche alla obiettiva gravità del fatto, desunta dalle circostanze dello stesso, commesso a seguito di un tentativo di furto in abitazione in concorso con altro soggetto sfuggito all'arresto. Sorretta da congrua motivazione è anche la sussistenza della recidiva reiterata e specifica, ritenuta in ragione del precedente specifico e del livello di offensività delle condotte, indicative di spiccata e perdurante propensione a delinquere. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2021 Il Consigliere stensore Il Presidente Anna Criscuolo c7 Stefano Mogin