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Ordinanza — n. 27769/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27769/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27769/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PONTONE LUIGI, nato a Foggia il 28/11/1999 avverso la sentenza del 9/11/2020 del Tribunale di Foggia udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; 36789/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia ha applicato a Luigi Pontone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 385,61 n. 5 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato deducendo mancanza della prova della colpeviolezza ed eccessività della pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27769/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 385,61 n. 5 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato deducendo mancanza della prova della colpeviolezza ed eccessività della pena.

Parole chiave

Generato dall'IA
accusa penale verdetto di colpevolezza azione di responsabilità responsabilità penale dei minori responsabilità penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PONTONE LUIGI, nato a Foggia il 28/11/1999 avverso la sentenza del 9/11/2020 del Tribunale di Foggia udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; 36789/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia ha applicato a Luigi Pontone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 385,61 n. 5 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato deducendo mancanza della prova della colpeviolezza ed eccessività della pena.

L'impugnazione è inammissibile perché è proposta da soggetto non legittimato e per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 11.3.2021 Il consigliere est