Ordinanza — n. 27768/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PONZO MAURIZIO, nato a Catania il 27/4/1963 avverso la sentenza del 22/9/2020 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; 36782/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato a Maurizio Ponzo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110,337 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizio della motivazione in relazione alla ricorrenza o meno delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 27768/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110,337 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizio della motivazione in relazione alla ricorrenza o meno delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PONZO MAURIZIO, nato a Catania il 27/4/1963 avverso la sentenza del 22/9/2020 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; 36782/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato a Maurizio Ponzo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110,337 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizio della motivazione in relazione alla ricorrenza o meno delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p..
L'impugnazione è inammissibile perché è propost& per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 11.3.2021 Il consigliere estensore Il Presidente Ange Capozzi n D IN EPOS!TATA ' ERIA 1 9 20