Ordinanza — n. 27767/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LEONARDI AGATA, nata a Catania il 14/5/1961 avverso la ordinanza del 5/10/2020 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; 36767/20 RG Motivi della decisione Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, a seguito di gravame interposto dalla terza interessata Agata Leonardi, ha confermato in decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP della stesso Tribunale in data 5/10/2020 avente ad oggetto beni societari in relazione al procedimento nei confronti di Antonino Leonardi e Salvatore Leonardi indagati per i reati di cui agli artt. 81,110,112,356,452 quaterdecies c.p. ed altro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 321 c.p; Ordinanza — n. 27767/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Leonardi deducendo violazione dell'art. 321 c.p.p. e 452quaterdecies co. 5 c.p. in relazione alla mancanza di pertinenzialità della ETA SERVICE S.r.l. con i reati per i quali si procede ed insussistenza del periculum in mora nonché violazione dell'obbligo di motivazione. L'impugnazione è inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato in quanto il ricorso è stato proposto da difensore del terzo interessato privo della necessaria procura speciale a proporre ricorso per cassazione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LEONARDI AGATA, nata a Catania il 14/5/1961 avverso la ordinanza del 5/10/2020 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; 36767/20 RG Motivi della decisione Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, a seguito di gravame interposto dalla terza interessata Agata Leonardi, ha confermato in decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP della stesso Tribunale in data 5/10/2020 avente ad oggetto beni societari in relazione al procedimento nei confronti di Antonino Leonardi e Salvatore Leonardi indagati per i reati di cui agli artt. 81,110,112,356,452 quaterdecies c.p. ed altro.
Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Leonardi deducendo violazione dell'art. 321 c.p.p. e 452quaterdecies co. 5 c.p. in relazione alla mancanza di pertinenzialità della ETA SERVICE S.r.l. con i reati per i quali si procede ed insussistenza del periculum in mora nonché violazione dell'obbligo di motivazione. L'impugnazione è inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato in quanto il ricorso è stato proposto da difensore del terzo interessato privo della necessaria procura speciale a proporre ricorso per cassazione.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2021 Il consigliere estensore Il P esidente Ang