Ordinanza — n. 27766/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PAPE SAMB, nato in Gabon il 14/10/2000 avverso la sentenza del 20/10/2020 del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; 36736/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha applicato a Samb Pape, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui all'art. 337 c.p. e 73,comma 5, d.P.R. n. 309/90 ascrittigli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/90 e motivazione abnorme in relazione all'aumento della pena inflitta a titolo di continuazione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 337 c.p; Ordinanza — n. 27766/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui all'art. 337 c.p. e 73,comma 5, d.P.R. n. 309/90 ascrittigli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/90 e motivazione abnorme in relazione all'aumento della pena inflitta a titolo di continuazione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PAPE SAMB, nato in Gabon il 14/10/2000 avverso la sentenza del 20/10/2020 del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; 36736/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha applicato a Samb Pape, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui all'art. 337 c.p. e 73,comma 5, d.P.R. n. 309/90 ascrittigli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/90 e motivazione abnorme in relazione all'aumento della pena inflitta a titolo di continuazione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
L'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non versandosi in tema di illegalità della pena. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 11.3.2021 Il consigliere estensore Il Pr sidente Ange o Capozzi :DEPOS!TA